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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
35.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:
Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati) - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia dei Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.;
b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:
Art. 2-undecies. - (Destinazione delle somme e dei beni immobili) - 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:
a) le somme di denaro confiscate;
b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:
a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;
d) risanamento di quartieri urbani degradati;
e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 curo nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente dei competente ufficio dell'Agenzia dei demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità dei sottoposto.
10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti dei Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.;
c) all'articolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficio dei territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» con le seguenti: «all'Agenzia del Demanio»;
d) all'articolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le seguenti: «ufficio dell'Agenzia del Demanio».