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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
35.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Destinazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia, derivanti dalle risorse o dai beni che formano oggetto di sequestro o confisca alle organizzazioni criminali mafiose).

All'articolo 2, della legge 13 novembre 2008, n. 181, i commi 7 e 7-bis sono sostituiti dal seguente:
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:
a) in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.