Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti).
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;
b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «dell'interno»;
c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera 5-bis), aggiungere la seguente:
5-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini.