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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.04.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
34.04.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» inserire le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché»;

b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).;
c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infutrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività»;
d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.

ident. 34.03.