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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
31.1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 104, con il seguente:
1. Per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.
2. Il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321, commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione dei provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione dei provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore giudiziario procedono, anche disgiuntamente, alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo.
4. Per la gestione dei beni sequestrati, ai sensi dell'articolo 321, comma 2 e 2-bis, si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.