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Legislatura XVI

Proposta emendativa 26.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
26.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo»;
c) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».