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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
22.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di giudice di pace, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa. Le parole «integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto» sono soppresse e sostituite da «sezione autonoma per i giudici di pace».