Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale).
1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita con la parola «sessantotto».
2. Il comma primo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».
3. Al comma secondo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «del triennio», sono sostituite dalle parole «del quadriennio».
4. Al comma terzo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «del triennio» sono sostituite dalle parole «del quadriennio».
5. Al comma quarto dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «triennale», è sostituita dalla parola «quadriennale».