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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
22.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale).

1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita con la parola «sessantotto».
2. Il comma primo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».

3. Al comma secondo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «del triennio», sono sostituite dalle parole «del quadriennio».
4. Al comma terzo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «del triennio» sono sostituite dalle parole «del quadriennio».
5. Al comma quarto dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «triennale», è sostituita dalla parola «quadriennale».