Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Documento d'identità per i minori).
1. A partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i minori italiani di anni 14 devono avere un documento d'identità.
2. Per i minori stranieri di anni 14 e per i neonati italiani e stranieri, i documenti d'identità devono essere dotati di un supporto di memorizzazione (chip) che contenga informazioni sul DNA.