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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
21.01.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sconto della pena presso stabilimenti esteri da parte di extracomunitari ed esecuzione delle pene detentive inflitte a minori).

1. Dopo l'articolo 148 del codice penale aggiungere i seguenti:
Art. 148-bis. - 1. Le pene detentive per delitti commessi da cittadini extracomunitari e divenute definitive in esito a sentenza di condanna passata in giudicato, sono scontate presso gli stabilimenti penitenziari degli Stati di origine o residenza del condannato, anche se questi non presta il consenso, a condizione che in essi il regime carcerario escluda trattamenti contrari al senso d'umanità e favorisca il processo rieducativo e di reinserimento sociale.
2. Le modalità applicative del disposto di cui al primo comma sono stabilite da appositi accordi internazionali ratificati dai singoli Stati contraenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 742 c.p.p.
3. Nelle more della stipula degli accordi internazionali specifici con i singoli paesi sono applicabili le norme contenute nella legge 30 giugno 1975 n. 396 anche ai cittadini extracomunitari.
4. Il comma 2 dell'articolo 742 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 148-ter. - 1. Ai minori extracomunitari sì applicano le misure di cui all'articolo 148-bis».