stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
20.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

1. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è inserito il seguente: «il Questore ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno».
3. All'articolo 62 del Regolamento del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:
«e)
ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».