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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
19.01.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione della vendita ambulante e il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere).

1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fonde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto».

3. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;
b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

4. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2-bis:
«2-bis. In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fonde da parte di minori degli anni 18 è consentito solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3».

5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «da un mese» fino a: «lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».

6. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, successive modificazioni, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».