Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «I benefici di cui al presente comma non possono essere concessi per il delitto di cui all'articolo 628, terzo comma, numeri 3-bis, 3-ter e 3-quater.