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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
12.2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e successive modifiche, il sindaco per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.