Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per il decoro alle pubbliche vie). - 1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da 25 euro a 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 5000 euro»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1.»