Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis. - (Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - 1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tale fine, il presidente della giunta regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2010.