Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis. - 1. Ai fini della sicurezza urbana è fatto divieto ai comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di commercio, di consentire la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani monoetnici, garantendo la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità.