Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h.1) all'articolo 13, il secondo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente: «Tale termine è ridotto a:
a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento valido di viaggio o attestante la sua identità e nazionalità;
b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identità e nazionalità».