Al comma 1, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:
m-ter) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La richiesta di nulla osta al lavoro di cui al comma 2, lettera a), può riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al citato comma 5. Le quote di ingresso definite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce»;
2) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro».