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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.70. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
43.70.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. (Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria). - 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Agenzia in attività finanziaria). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso la Banca d'Italia, che disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso. Fino alla data di iscrizione nell'elenco è vietato esercitare l'agenzia in attività finanziaria.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, adottato sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario rispetto a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in conformità alle norme di settore applicabili, nonché altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano anche agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.
4. La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 a condizione che il richiedente:
a) se persona fisica:
1) possieda la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le norme dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2) abbia domicilio nel territorio della Repubblica;
3) abbia conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;
4) sia in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
5) sia in possesso di apposito attestato rilasciato da uno degli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, secondo programmi, procedure e forme di accertamento dell'attitudine e della capacità professionale dell'operatore stabiliti con apposito provvedimento della Banca d'Italia. Il possesso dell'attestato costituisce, in particolare, titolo abilitativo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di trasferimento di fondi indicata al quarto periodo del comma 3 del presente articolo. La formazione degli operatori è finalizzata a verificare la conoscenza della lingua italiana, della normativa antiriciclaggio e delle altre disposizioni che regolano lo specifico settore;
b) se soggetto diverso dalle persone fisiche:
1) abbia nell'oggetto sociale la previsione dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;
2) abbia i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
3) abbia sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;
4) rispetti i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, adottato su proposta della Banca d'Italia;
5) i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dell'attestato di cui al numero 5) della lettera a). Si applicano le restanti disposizioni del medesimo numero 5).

5. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati al comma 4, lettera b), numero 2), si applicano gli articoli 108, comma 2, e 109, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
6. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 4 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
7. La Banca d'Italia esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. La Banca d'Italia può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco».

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 11, commi 1, 2, lettera a), e 3, lettera d)».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, sentita la Banca d'Italia, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del presente articolo.