Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, è sostituito dal seguente:
«Art. 9 - 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda».