Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della presente legge. In applicazione delle medesime disposizioni, possono anche essere richieste limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa. Analogamente si deve provvedere per disporre la sottoposizione dei colloqui del detenuto o dell'internato a controllo auditivo o a registrazione o a entrambi;».