Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «La sospensione della applicazione delle regole o degli istituti di cui al presente articolo non può comportare l'attuazione di misure comunque incidenti sulla qualità e sulla quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto, nonché di misure che, per il loro contenuto, non sono riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o sono inidonee o incongrue rispetto a tali esigenze con una portata puramente afflittiva, nonché, infine, di misure che violano il divieto costituzionale di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di tenere conto della finalità rieducativa che deve connotare la pena».