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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.1. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
35.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 35. (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione.