Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Chiunque essendo stato vittima di uno dei delitti previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino imputati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica comunica la richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6;
alla rubrica, dopo la parola: Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.