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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.74. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
34.74.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 10-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 10-quinquies.1 - (Omessa denuncia di reato da parte di cittadino per gravi reati riconducibili all'attività di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). - 1. Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto punito dagli articoli 317 e 629 del codice penale, anche se aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ne fa immediatamente denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 del codice penale, è punito con la multa fino a euro 100».

Conseguentemente:
al comma 1, lettera
a), capoverso, sostituire le parole da: pur essendo stati vittime fino a: giudizio dell'Autorità con le seguenti: risultino imputati per il delitto previsto dall'articolo 10-quinquies.1 della legge 31 maggio 1965, n. 575; il procuratore della Repubblica comunica la richiesta di rinvio a giudizio alla Autorità di cui all'articolo 6;
alla rubrica, dopo la parola:
Modifiche aggiungere le seguenti: alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e.