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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.04. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
34.04.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-ter) prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;
b) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono aggiunte le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/CE, nonché»;
c) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dall'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter)»;
d) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività.»;
e) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento.»

ident. 34.03.