Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte d'appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».