Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Si applica l'articolo 20 comma 5.