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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.3. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
22.3.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In assenza dei presupposti per la presentazione immediata il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 20. In caso di competenza per territorio di altro giudice di pace, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace competente.