Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: In assenza dei presupposti per la presentazione immediata il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 20. In caso di competenza per territorio di altro giudice di pace, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace competente.