Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale). - 1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
2. Il primo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».
3. Al secondo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
4. Al terzo comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «del triennio» sono sostituite dalle seguenti: «del quadriennio».
5. Al quarto comma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quadriennale».