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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.1. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
20.1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Dopo il primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono aggiunti i seguenti: «il Questore ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno.
Ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».