Al comma 1, sopprimere le parole: e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Dopo il primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono aggiunti i seguenti: «il Questore ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno.
Ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».