Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Modifiche all'articolo 696 del codice penale in materia di vendita ambulante di coltelli o di strumenti atti ad offendere). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fionde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000».