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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.1. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
12.1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza, se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio, è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».
5. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è abrogato.