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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.73. in Assemblea riferita al C. 2180-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/05/2009  [ apri ]
1.73.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.».