Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza o di appartenenti alla forza pubblica nello svolgimento dell'attività a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.».