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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.022. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2011  [ apri ]
5.022.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Misure per la tutela della concorrenza e il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi). - 1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
3. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, ed al fine di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale, all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti»;
b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

5. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 4.
6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;
b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per territorio.