Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con metano, energia elettrica, idrogeno con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:
a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:
1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali il metano e l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);
4) di prototipi di veicoli alimentati da metano, energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;
b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera a);
c) dell'installazione di distributori di metano, di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale;
d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4) della lettera a) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.
2. La Cassa Depositi e Prestiti può costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica». Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 ed è alimentato dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti e dalle risorse di cui al comma 4.
3. Con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.