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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.20. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2011  [ apri ]
4.20.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in 50 milioni di euro annui, si provvede per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 1-ter e mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate l'entità dei contributi di cui al comma 2, le modalità di computo, dichiarazione, riscossione e versamento dei contributi stessi, nonché specifiche disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.
sopprimere l'articolo 5.