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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: integrate dalle risorse aggiuntive previste dal comma 1-bis.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse stanziate nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Riduzione della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti nell'esercizio degli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».