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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.21. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.21.
approvato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 4.744.000 euro per l'anno 2010, 5.459.000 euro per l'anno 2011, 5.714.000 euro per l'anno 2012, 6.232.000 euro per l'anno 2013, 6.682.000 euro per l'anno 2014, 7.460.000 euro per l'anno 2015, 8.014.000 euro per l'anno 2016, 8.877.000 euro per l'anno 2017, 9.833.000 euro per l'anno 2018, e 10.577.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è determinata nella misura di 0,25 punti percentuali per l'anno 2010, di 0,26 punti percentuali per l'anno 2011 e di 0,27 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento