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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.07. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.07.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».