stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.05. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/04/2010  [ apri ]
1.05.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«3. È istituito, per l'anno 2010, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) un Fondo di garanzia per le retribuzioni dei lavoratori nei confronti di imprese insolventi con un finanziamento pari a 100 milioni di euro.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per l'anno 2010, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, è riconosciuta ai lavoratori nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3 e sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 4, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati».

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
3. In caso di proroga della sperimentazione di cui al presente articolo, si provvede al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 mediante le risorse previste dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.