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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/04/2010  [ apri ]
1.010.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a centoquattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare centoquattro settimane in un triennio.
2. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
3. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede:
a) per l'anno 2010, a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) per gli anni 2011, 2012 e 2013, mediante le risorse previste dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.