Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Nel legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:
Art. 123-quater (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.».