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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
5.03.
inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:
le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

5-ter. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
5-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo».