Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fondo frodi finanziarie).
Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.