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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2008  [ apri ]
4.4. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 345-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 84, comma 2, del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
2) la parola: «marzo»è sostituita dalla seguente: «maggio»;
3) è aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.».
b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.»
c) al comma 345-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;

2) la parola «marzo»è sostituita dalla seguente: «maggio».
d) al comma 345-octies dopo le parole «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «entro il termine di cui al medesimo regolamento».
e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:

345-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al predetto comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché di cui al comma 344, ed è altresì stabilita la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata a favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto legge n. 112 del 2008.
345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del decreto-legge n. 112 del 2008 si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'elettricità e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.
345-terdecies. Il trasferimento al fondo di cui al comma 343 degli strumenti finanziari è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti il termine per il versamento al fondo;
b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al Fondo;
c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-quaterdecies. La disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
345-quinquiesdecies. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, è abrogato. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica» sono soppresse.

Il Relatore