Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Le spese per gli adempimenti del soggetto autenticante sono ridotte ad un decimo della tariffa minima.»;
b) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. Qualora i soggetti di cui al presente articolo non adempiano agli obblighi sono passibili di denunce all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.».