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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.09. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
4.09.
inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Investimenti infrastrutturali).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti infrastrutturali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative del fondo.