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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.07. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1762

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2008  [ apri ]
4.07.
inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno straordinario al reddito dei lavoratori coinvolti dalla crisi).

1. In attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali che assicuri forme universalistiche di tutela del reddito dei lavoratori e al fine di limitare i possibili effetti della crisi internazionale sulla condizione dei lavoratori e delle loro famiglie, per l'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a concedere opportune forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi aziendale, siano licenziati o i cui contratti non siano rinnovati a scadenza.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma contrattuale e dal numero di lavoratori dell'impresa, a quei lavoratori che, in base alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, sono esclusi dal godimento di dette misure.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti modalità e criteri di erogazione del beneficio di cui al comma 1, sulla base di parametri che tengano conto dell'età anagrafica e dell'anzianità maturata. Il beneficio non può comunque risultare inferiore all'importo corrispondente al trattamento pensionistico minimo.
4. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto-legge.